Sono momenti di aggregazione della vita associativa e devono essere fortemente coerenti con quanto espresso nell'art. 5 dello Statuto (fini sociali).
La definizione di "raduno" o "cicloraduno", definiti nell'art. 28 dello Statuto, può essere applicata solo ad eventi patrocinati o partecipati.
Devono essere proposti e organizzati dai soci.
Come per gli eventi istituzionali, si richiamano i paragrafi dell'art. 18 del Regolamento:
18.2 La partecipazione attiva ai raduni (utilizzo dei servizi, convenzioni, proiezione di materiale audiovisivo, viaggio in bicicletta, ecc.) è riservata ai soci.
18.3 E' ammessa la partecipazione non attiva ai raduni a persone che per la prima volta vi partecipano.
18.4 Il CD o gli organizzatori possono stabilire una quota di iscrizione.
Ai cicloraduni, così come definiti nell'art. 28 dello Statuto, sono ammessi esclusivamente i soci.
Per ottenere il patrocinio, il socio organizzatore deve compilare adeguata modulistica predisposta da CD. Il patrocinio viene concesso con delibera del CD.
Il patrocinio dà diritto a:
-Uso del logo secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
-Pubblicità con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'associazione (ad esempio: homepage del sito, newsletter, forum ecc.)
-Prestito/noleggio di attrezzatura sociale secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
L'Associazione può concedere il patrocinio anche ad eventi organizzati da altre associazioni o pubbliche amministrazioni, purché coerenti con i fini associativi.
In questo caso, le condizioni di prestito/noleggio di beni sociali, la pubblicità, e altre forme di collaborazione, saranno soggette a delibera del CD.

